Art. 6
In vigore dal 24 lug 1957
Il cognome spettante a tutti gli effetti al figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante è, durante la minore età e fino a quando, divenuto maggiorenne, non si sia avvalso della facoltà prevista dal sesto comma dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dalla legge 28 luglio 1950, n. 586, e dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, quello dell'adottante o dall'affiliante. Se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi il cognome spettante al figlio naturale è quello del marito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;432#art-6