Art. 5
In vigore dal 24 lug 1957
Per la esecuzione di operazioni su titoli di credito e per la liquidazione o il pagamento di somme comunque dovute dalla pubblica Amministrazione a creditori o aventi diritto che risultino, secondo le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore del presente regolamento, indicati con la paternità e la maternità, la pubblica Amministrazione, ove sia assolutamente necessario per l'identificazione, ha facoltà di richiedere all'interessato la esibizione, insieme al documento di riconoscimento dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita formato nel modo previsto dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;432#art-5