Art. 1

In vigore dal 24 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 1955, n. 1064; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: . In tutti gli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di morte e nelle carte di identità, l'indicazione del luogo e della data di nascita deve essere seguita dal numero dell'atto di nascita risultante dal relativo registro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;432#art-1

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