Art. 1
In vigore dal 24 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 1955, n. 1064;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
.
In tutti gli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di morte e nelle carte di identità, l'indicazione del luogo e della data di nascita deve essere seguita dal numero dell'atto di nascita risultante dal relativo registro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;432#art-1