Art. 3

In vigore dal 24 lug 1957
Per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione è consentito, a richiesta dell'Amministrazione o dell'interessato, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l'indicazione della paternità e della maternità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;432#art-3

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