Art. 8
In vigore dal 24 lug 1957
Il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore prima dell'adozione o dell'affiliazione, che si sia avvalso della facoltà prevista dal sesto comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dalla legge 28 luglio 1950, n. 586, e dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, aggiunge al cognome spettantegli prima della adozione o della affiliazione quello dell'adottante o dell'affiliante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;432#art-8