Art. 9
In vigore dal 24 lug 1957
Le disposizioni del presente decreto e dell' della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, entrano in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 maggio 1957
GRONCHI
SEGNI - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 74. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;432#art-9