Art. 2

In vigore dal 24 lug 1957
In ogni atto, dichiarazione, denunzia o documento relativi all'esercizio di diritti o all'adempimento di doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione, dovranno essere indicate la paternità e la maternità della persona interessata,
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;432#art-2

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Art. 2 Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalita' in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile. — Testo vigente | Portale Normativo