Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 24 lug 1957
In ogni atto, dichiarazione, denunzia o documento relativi all'esercizio di diritti o all'adempimento di doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione, dovranno essere indicate la paternità e la maternità della persona interessata,
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;432#art-2