Art. 4
In vigore dal 24 lug 1957
Le copie e i certificati relativi ad atti, dichiarazioni, denunzie o documenti formati o ricevuti prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, saranno rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni con l'indicazione del luogo e della data di nascita e senza quella della paternità e maternità quando il luogo e la data di nascita già risultino dagli originali ovvero quando gli interessati, nel richiedere la copia o il certificato, provvedano ad esibire idonea documentazione.
Le pubbliche Amministrazioni, nella formazione d'ufficio di atti in base alle risultanze di atti, dichiarazioni, denunzie o documenti già in loro possesso, debbono sostituire all'indicazione della paternità e della maternità quella del luogo e della data di nascita, quando tali indicazioni risultino già dagli originali ovvero quando gli interessati abbiano provveduto ad esibire idonea documentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;432#art-4