Art. 7

In vigore dal 24 lug 1957
Il figlio naturale che, a norma del 3°, 4° e 6° comma dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dalla legge 28 luglio 1950, n. 586, e dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, intenda far constare la sua qualità di figlio adottivo o di affiliato, deve farne domanda all'ufficiale dello stato civile presso il quale si trova il registro in cui è contenuto l'atto di nascita. L'ufficiale dello stato civile deve, nei tre giorni successivi alla presentazione della domanda, trasmetterla al Procuratore della Repubblica proponendo il testo dell'annotazione. Il Procuratore della Repubblica, se riconosce fondata la domanda, dispone, dopo aver stabilito il testo dell'annotazione, che essa sia fatta in modo uniforme sul due registri originali dello stato civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;432#art-7

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