Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni AmendolaCapo III

Art. 19

In vigore dal 16 ago 1956
Gli avanzi di esercizio derivanti dalle entrate ordinarie dell'Istituto sono ripartite annualmente nel seguente modo: un ventesimo alla riserva generale; un ventesimo al fondo di riserva per le spese di amministrazione; diciotto ventesimi tra gli altri fondi di riserva stabiliti dal regolamento. Della ripartizione degli avanzi di gestione è compilata apposita tabella da allegare al conto consuntivo e da approvare dal Consiglio di amministrazione insieme al conto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-19

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