Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni AmendolaCapo IV

Art. 20

In vigore dal 16 ago 1956
Fino a quando non saranno apportate le necessarie modifiche alle norme del regolamento di previdenza e assistenza e del regolamento organico del personale, le funzioni per esse attribuite al Consiglio generale e al Comitato direttivo, sono devolute rispettivamente al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo, di cui al presente statuto. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale VIGORELLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo