Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola›Capo IV
Art. 20
In vigore dal 16 ago 1956
Fino a quando non saranno apportate le necessarie modifiche alle norme del regolamento di previdenza e assistenza e del regolamento organico del personale, le funzioni per esse attribuite al Consiglio generale e al Comitato direttivo, sono devolute rispettivamente al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo, di cui al presente statuto.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-20