Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni AmendolaCapo III

Art. 18

In vigore dal 16 ago 1956
I fondi disponibili dell'Istituto possono essere impiegati: a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie; b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità, designati dal Comitato esecutivo; c) in beni immobili urbani e rustici; d) in mutui fruttiferi ipotecari; e) in tutti gli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-18

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