Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola›Capo II
Art. 14
In vigore dal 16 ago 1956
Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da due giornalisti professionisti, aventi i requisiti di cui all' del presente statuto, designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana.
Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.
I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.
In particolare, essi devono:
a) rivedere e controllare le scritture contabili;
b) fare ispezioni e riscontri di cassa;
c) rivedere i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-14