Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola›Capo II
Art. 10
In vigore dal 16 ago 1956
Le adunanze del Consiglio di amministrazione devono essere indette con lettera raccomandata.
Esse sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente dell'Istituto, e sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di Voti, è determinante quello del presidente.
Per le modifiche allo statuto dell'istituto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-10