Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola›Capo II
Art. 5
In vigore dal 16 ago 1956
Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che lo sceglie fra i propri componenti giornalisti professionisti non titolari di pensione intera.
Egli rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di amministrazione che lo ha designato.
Il presidente:
a) ha legale rappresentanza dell'istituto;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo;
c) determina l'ordine del giorno da portare alla discussione del Comitato esecutivo e, d'accordo con questo, stabilisce l'ordine del giorno da portare alla discussione del Consiglio di amministrazione; vigila, inoltre, sulla esecuzione delle loro deliberazioni;
d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice-presidente.
Sentito il Consiglio di amministrazione, il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la rappresentanza legale dell'istituto al consigliere amministratore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-5