Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni AmendolaCapo II

Art. 8

In vigore dal 16 ago 1956
Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Istituto. Nella sua prima adunanza designa il presidente, elegge il vice-presidente e nomina il Comitato esecutivo ed il consigliere amministratore. In particolare delibera: a) sulle direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto; b) sullo statuto e sui regolamenti per il funzionamento previdenziale e assistenziale dell'Istituto; c) sul regolamento organico del personale; d) sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; e) sulla ripartizione delle entrate straordinarie e di quelle ordinarie di cui alla lettera c) dell', tra le singole gestioni; f) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi a norma dell'; g) sui criteri di ripartizione della quota di avanzo di gestione di cui all', punto 3, tra i fondi di riserva particolari; h) su ogni altra questione deferitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Le deliberazioni di cui alla lettera c) debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministero del tesoro. Le norme regolamentari di cui alla lettera b) sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
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