Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola›Capo II
Art. 8
8 / 20In vigore dal 16 ago 1956
Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Istituto. Nella sua prima adunanza designa il presidente, elegge il vice-presidente e nomina il Comitato esecutivo ed il consigliere amministratore.
In particolare delibera:
a) sulle direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto;
b) sullo statuto e sui regolamenti per il funzionamento previdenziale e assistenziale dell'Istituto;
c) sul regolamento organico del personale;
d) sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;
e) sulla ripartizione delle entrate straordinarie e di quelle ordinarie di cui alla lettera c) dell', tra le singole gestioni;
f) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi a norma dell';
g) sui criteri di ripartizione della quota di avanzo di gestione di cui all', punto 3, tra i fondi di riserva particolari;
h) su ogni altra questione deferitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Le deliberazioni di cui alla lettera c) debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministero del tesoro.
Le norme regolamentari di cui alla lettera b) sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-8