Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni AmendolaCapo III

Art. 17

In vigore dal 16 ago 1956
L'Istituto provvede al raggiungimento degli scopi indicati nell' del presente statuto, mediante le seguenti entrate: a) i contributi versati dalle aziende e dagli iscritti, nella misura e con le modalità stabilite nelle leggi, nel regolamento e nel contratto di lavoro; b) i redditi patrimoniali; c) i proventi in base a provvedimenti della pubblica amministrazione o di altri enti; d) le oblazioni, le donazioni e le altre eventuali somme che a giusto titolo pervengono all'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-17

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