Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni AmendolaCapo III

Art. 16

In vigore dal 16 ago 1956
L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati degli atti e delle relazioni del consigliere amministratore e del Collegio dei sindaci, sono trasmessi, entro un mese dalla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la ratifica.
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Art. 16 Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". — Testo vigente | Portale Normativo