Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni AmendolaCapo II

Art. 15

In vigore dal 16 ago 1956
Il consigliere amministratore è nominato, nel proprio seno, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che ne stabilisce il trattamento giuridico ed economico. Il consigliere amministratore è a capo di tutti i servizi dell'Istituto, ne cura la disciplina e l'organizzazione, ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente statuto, dal regolamenti, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo. Egli riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento tecnico e amministrativo delle gestioni dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-15

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