Art. 1
In vigore dal 16 ago 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1951, n. 1576, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", eretto in ente morale col regio decreto 25 marzo 1926, n. 838;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1952, con il quale è stato nominato il Consiglio generale dell'istituto predetto, modificato con i decreti Ministeriali 24 ottobre 1953, 23 marzo 1954 e 1 febbraio 1955;
Viste la delibera adottata dallo stesso Consiglio nelle riunioni del 29-30 novembre 1955, con la quale è stato approvato il nuovo statuto, e la nota del 7 marzo 1956 del presidente dell'Istituto suddetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
È approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", composto di 20 articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 1956
VIGORELLI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 155. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-rd-1