Art. 17
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni AmendolaCapo III

Art. 17

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In vigore dal 16 ago 1956
L'Istituto provvede al raggiungimento degli scopi indicati nell' del presente statuto, mediante le seguenti entrate: a) i contributi versati dalle aziende e dagli iscritti, nella misura e con le modalità stabilite nelle leggi, nel regolamento e nel contratto di lavoro; b) i redditi patrimoniali; c) i proventi in base a provvedimenti della pubblica amministrazione o di altri enti; d) le oblazioni, le donazioni e le altre eventuali somme che a giusto titolo pervengono all'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-17