Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola›Capo II
Art. 14
14 / 20In vigore dal 16 ago 1956
Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da due giornalisti professionisti, aventi i requisiti di cui all' del presente statuto, designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana.
Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.
I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.
In particolare, essi devono:
a) rivedere e controllare le scritture contabili;
b) fare ispezioni e riscontri di cassa;
c) rivedere i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-14