Art. 14
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni AmendolaCapo II

Art. 14

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In vigore dal 16 ago 1956
Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da due giornalisti professionisti, aventi i requisiti di cui all' del presente statuto, designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana. Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili. In particolare, essi devono: a) rivedere e controllare le scritture contabili; b) fare ispezioni e riscontri di cassa; c) rivedere i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-14