Art. 19
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni AmendolaCapo III

Art. 19

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In vigore dal 16 ago 1956
Gli avanzi di esercizio derivanti dalle entrate ordinarie dell'Istituto sono ripartite annualmente nel seguente modo: un ventesimo alla riserva generale; un ventesimo al fondo di riserva per le spese di amministrazione; diciotto ventesimi tra gli altri fondi di riserva stabiliti dal regolamento. Della ripartizione degli avanzi di gestione è compilata apposita tabella da allegare al conto consuntivo e da approvare dal Consiglio di amministrazione insieme al conto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-19