Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia

Art. 8

Indirizzo sui pacchi

In vigore dal 9 mar 1956
1. Ciascun pacco porterà il nome e l'indirizzo del destinatario in modo completo perché possa esserne effettuata la consegna. 2. Gli indirizzi a matita, non sono ammessi; tuttavia saranno accettati i pacchi portanti indirizzi scritti con matita copiativa su una superficie precedentemente bagnata. 3. L'indirizzo sarà scritto sui pacchi stessi o su di una etichetta attaccata solidamente al pacco in modo che non possa staccarsi. 4. Il mittente del pacco dovrà essere avvertito di includere nel medesimo una copia dell'indirizzo insieme all'indicazione del suo proprio recapito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-8

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