Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia
Art. 12
Pacchi disguidati
In vigore dal 9 mar 1956
1. I pacchi disguidati saranno trasmessi a destinazione per la via più diretta a disposizione dell'Ufficio che li trasmette. Ove tale nuova trasmissione implichi il ritorno dei pacchi all'ufficio dal quale sono stati ricevuti, i diritti accreditati sul foglio di via da questo ultimo ufficio verranno annullati e l'ufficio di cambio ritrasmittente elencherà semplicemente i pacchi sul foglio di via di ritorno partecipando l'errore con bollettino di verificazione.
2. Negli altri casi i diritti rimarranno accreditati e se l'ammontare di essi fosse insufficiente a coprire le spese di ritrasmissione, l'ufficio ritrasmittente colmerà la differenza aumentando la somma registrata al suo credito sul foglio di via dell'ufficio di cambio che ha formato la spedizione e notificherà tale operazione all'ufficio stesso mediante bollettino di verificazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-12