Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia

Art. 14

Pacchi inconsegnabili

In vigore dal 9 mar 1956
1. Il mittente di un pacco può richiedere, all'atto dell'impostazione, che se il pacco non può essere consegnato così com'è indirizzato, sia o trattato come abbandonato o venga presentato per la consegna ad un secondo indirizzo nel Paese di destinazione. Non è ammessa alcuna altra alternativa. 2. Se il mittente si avvale di tale facilitazione la richiesta dovrà essere indicata nell'apposito spazio del bollettino di spedizione del pacco e dovrà essere compilata nelle forme seguenti: "Se non potrà essere consegnato come indirizzato, sia abbandonato". "Se non potrà essere consegnato come indirizzato, sia consegnato a............". 3. In assenza di specifica richiesta di abbandono, un pacco che non si è potuto consegnare all'indirizzo originale, o ad altro indirizzo, ove questo sia stato indicato, verrà rinviato al mittente senza previa comunicazione ed a spese di quest'ultimo. 4. Il pacco che non ha potuto essere consegnato o ritornato al mittente, o del quale sia stato disposto altrimenti, o che sia stato abbandonato dal mittente, non può essere rispedito al Paese di origine ma verrà trattato a seconda del regolamento del Paese di destinazione. 5. Ciascun pacco, il cui destinatario si sia trasferito in un Paese dove i pacchi postali non possono essere trasmessi dal Paese di destinazione originale, verrà trattato come "inconsegnabile".
Storico versioni

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