Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia

Art. 11

Errori ed irregolarità

In vigore dal 9 mar 1956
Qualsiasi errore, irregolarità o discordanza fra i fogli di via e i pacchi in essi elencati che potrà essere rilevato all'atto dell'arrivo delle spedizioni nell'ufficio di cambio ricevente, verrà fatto presente con bollettino di verificazione da trasmettere a volta di corriere all'Ufficio di cambio che ha formato la spedizione. Il mancato ricevimento di un bollettino di verificazione entro un ragionevole periodo di tempo potrà indicare che la spedizione è stata ricevuta in ordine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-11

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