Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia

Art. 6

Proibizioni

In vigore dal 9 mar 1956
1. I pacchi non possono contenere sostanze di natura pericolosa, distruttiva, esplosiva ed offensiva, articoli o sostanze di contrabbando, liquidi (se non ben condizioniati in recipienti speciali), nè lettere, nè articoli la cui trasmissione a mezzo dei pacchi postali sia proibita nel Paese di destinazione. 2. Le Amministrazioni forniranno a ciascuna parte contraente una lista degli articoli di cui è proibita l'importazione nel proprio territorio. 3. Qualunque pacco il cui contenuto risulti proibito all'importazione sarà rinviato, senza alcuna formalità, all'Amministrazione di origine. Il Paese di destinazione che rinvenga nei pacchi oggetti molto pericolosi, esplosivi o offensivi, ne disporrà in conformità del proprio regolamento sul servizio interno. 4. Se in un pacco verrà rinvenuta una lettera, questa sarà tassata con il doppio della tassa di francatura e l'ammontare della tassa tornerà a profitto del Paese di destinazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-6

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