Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia
Art. 1
Condizioni per lo scambio
In vigore dal 9 mar 1956
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia
Allo scopo di stabilire un regolare scambio diretto di pacchi postali fra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia, viene stipulato fra il Direttore generale delle Poste dell'Unione dell'Africa del Sud da una parte e il Direttore generale delle Poste e dei telegrafi d'Italia dall'altra il seguente Accordo:
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Condizioni per lo scambio
1. I pacchi affidati alla Posta verranno scambiati fra le due Amministrazioni contraenti o direttamente o per tramite di una o più Amministrazioni.
2. I pacchi verranno trasmessi in spedizioni chiuse o, in transito, allo scoperto e verranno proseguiti per la via più breve marittima o terrestre usata per i propri dispacci dai Paesi di transito.
3. Per la formazione delle spedizioni saranno utilizzati sacchi, scatole o ceste e le spedizioni stesse verranno formate solo da quegli uffici di cambio reciprocamente stabiliti dalle Amministrazioni interessate.
4. Le condizioni d'impostazione, trasmissione e consegna dei pacchi (ivi compresa la riscossione delle tasse doganali e degli altri diritti) come pure l'ulteriore inoltro entro i confini del Paese di destinazione, saranno soggette a regolamenti dello Stato interessato, a meno che non sia stato stabilito diversamente nel presente Accordo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-1