Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia

Art. 3

Tasse postali

In vigore dal 9 mar 1956
1. È obbligatorio il pagamento anticipato delle tasse postali, fatta eccezione per i pacchi rispediti. 2. Le tasse postali saranno composte solamente della somma dei diritti territoriali e marittimi di origine, transito e destinazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-3

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