Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia
Art. 5
Responsabilità
In vigore dal 9 mar 1956
1. A meno che non esista uno speciale accordo, le Amministrazioni non sono responsabili, in linea di principio, della perdita, danneggiamento o manomissione dei pacchi.
Tuttavia le Amministrazioni prenderanno in esame, con tutta buona fede, i reclami che verranno loro sottoposti.
2. Il mittente di un pacco è tenuto ad assicurarsi che l'imballaggio del pacco sia tale da proteggere il contenuto da qualsiasi danneggiamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-5