Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia

Art. 5

Responsabilità

In vigore dal 9 mar 1956
1. A meno che non esista uno speciale accordo, le Amministrazioni non sono responsabili, in linea di principio, della perdita, danneggiamento o manomissione dei pacchi. Tuttavia le Amministrazioni prenderanno in esame, con tutta buona fede, i reclami che verranno loro sottoposti. 2. Il mittente di un pacco è tenuto ad assicurarsi che l'imballaggio del pacco sia tale da proteggere il contenuto da qualsiasi danneggiamento.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-5

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