Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia

Art. 7

Annullamento dei diritti non postali e di quelli doganali

In vigore dal 9 mar 1956
1. Le Amministrazioni si impegnano ad usare i loro buoni uffici presso le competenti autorità delle rispettive Nazioni per ottenere l'annullamento dei diritti non postali e di quelli doganali gravanti i pacchi rinviati al Paese di origine, abbandonati dal mittente, distrutti o inoltrati ad un terzo Paese. 2. Le Amministrazioni si impegnano ad esercitare analoga azione anche per i pacchi perduti, manomessi o danneggiati nel proprio Servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-7

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