Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia
Art. 7
Annullamento dei diritti non postali e di quelli doganali
In vigore dal 9 mar 1956
1. Le Amministrazioni si impegnano ad usare i loro buoni uffici presso le competenti autorità delle rispettive Nazioni per ottenere l'annullamento dei diritti non postali e di quelli doganali gravanti i pacchi rinviati al Paese di origine, abbandonati dal mittente, distrutti o inoltrati ad un terzo Paese.
2. Le Amministrazioni si impegnano ad esercitare analoga azione anche per i pacchi perduti, manomessi o danneggiati nel proprio Servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-7