Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia

Art. 10

Fogli di via

In vigore dal 9 mar 1956
1. I pacchi scambiati fra le Amministrazioni verranno elencati dall'Ufficio che forma la spedizione nella maniera stabilita dalle Amministrazioni interessate. I fogli di via saranno inviati insieme ai pacchi allo ufficio di cambio del Paese di destinazione. 2. I fogli di via compilati da ciascun ufficio di cambio saranno numerati progressivamente a partire dal n. 1 per la prima spedizione dell'anno e questo numero stabilirà la numerazione dei fogli di via. La registrazione su ciascun foglio di via verrà effettuata anch'essa seguendo una numerazione progressiva a partire dal n. 1 su ogni foglio di via, e tali numeri costituiranno l'ordine di registrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-10

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