Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia
Art. 13
Rispedizione
In vigore dal 9 mar 1956
1. I pacchi postali rispediti in seguito ad errori del mittente o alla partenza del destinatario da un Paese ad un altro, dove il pacco viene spedito, verranno sottoposti, dall'Amministrazione che effettuerà la consegna, ad una tassa, da pagarsi dal destinatario, rappresentata dalle tasse dovute all'ultima Amministrazione, all'Amministrazione che rispedisce i pacchi e a ciascun'altra Amministrazione intermediaria, se ve ne siano. L'Amministrazione che effettua la rispedizione potrà rivalersi della sua quota addebitandola alla prima Amministrazione intermediaria o alla Amministrazione di nuova destinazione. Ma se l'ammontare della tassa per l'ulteriore trasmissione di un pacco rispedito viene pagato all'atto della rispedizione stessa, il pacco sarà trattato come se fosse stato indirizzato dal Paese ritrasmittente al Paese di destinazione e consegnato senza alcun addebito al destinatario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-13