Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia

Art. 17

Rinvio di recipienti vuoti

In vigore dal 9 mar 1956
Fatta eccezione per accordi speciali esistenti circa il loro reciproco uso, i recipienti vuoti dovranno essere restituiti all'Amministrazione alla quale appartengono con il primo dispaccio utile. Relativamente a tale rinvio di "vuoti" non dovrà essere corrisposto alcun diritto di transito territoriale o marittimo e, possibilmente, dovrà essere seguita la via usata per la spedizione di andata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-17

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