Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia
Art. 20
Regolamento dei conti
In vigore dal 9 mar 1956
I conti relativi ai diritti dovuti ai sensi dell' e ai particolari indicati nei fogli di via verranno preparati a intervalli e a condizioni reciprocamente stabilite fra le Amministrazioni contraenti. La liquidazione delle differenze a saldo verrà effettuata con accordi reciproci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-20