Art. 1

In vigore dal 9 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per lo scambio diretto dei pacchi postali fra l'Italia e la Unione dell'Africa del Sud, firmato in Pretoria il 30 ottobre 1953 ed in Roma il 20 dicembre 1953, a decorrere dalla sua entrata in vigore, ai sensi dell' dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 novembre 1955 GRONCHI SEGNI - MARTINO - BRASCHI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 36. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo