Art. 12 · Pacchi disguidati
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia

Art. 12

12 / 21

Pacchi disguidati

In vigore dal 9 mar 1956
1. I pacchi disguidati saranno trasmessi a destinazione per la via più diretta a disposizione dell'Ufficio che li trasmette. Ove tale nuova trasmissione implichi il ritorno dei pacchi all'ufficio dal quale sono stati ricevuti, i diritti accreditati sul foglio di via da questo ultimo ufficio verranno annullati e l'ufficio di cambio ritrasmittente elencherà semplicemente i pacchi sul foglio di via di ritorno partecipando l'errore con bollettino di verificazione. 2. Negli altri casi i diritti rimarranno accreditati e se l'ammontare di essi fosse insufficiente a coprire le spese di ritrasmissione, l'ufficio ritrasmittente colmerà la differenza aumentando la somma registrata al suo credito sul foglio di via dell'ufficio di cambio che ha formato la spedizione e notificherà tale operazione all'ufficio stesso mediante bollettino di verificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-11;1508#art-api-12