Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo IV

Art. 27

In vigore dal 8 nov 1955
Gli accantonamenti costituiti presso altri enti o fondi di previdenza, trasferiti all'istituto per avvenuto cambiamento di qualifica, o di settore, danno luogo ad una maggiorazione della pensione. L'importo maggiorato si ottiene moltiplicando l'importo annuo della pensione non maggiorato per il valore della frazione che ha al numeratore la somma del valore capitale della pensione stessa più il montante al 5% dell'accantonamento trasferito ed al denominatore il valore capitale della pensione. Qualora alla cessazione del rapporto d'impiego il dirigente od i suoi superstiti non abbiano maturato diritto a pensione il montante dell'accantonamento è corrisposto in aggiunta alla liquidazione in capitale prevista dal precedente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-27

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo