Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo IV

Art. 26

In vigore dal 8 nov 1955
L'iscritto che all'atto della liquidazione della pensione spettantegli in base alle presenti norme possa far valere contributi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione degli articoli 56 e 136 dello stesso decreto-legge, ha diritto, a carico dell'assicurazione predetta, ad un supplemento annuo di pensione base pari al 20% dei contributi stessi. Tale supplemento incrementato delle maggiorazioni previste dagli della legge 4 aprile 1952, n. 218 è integrato ai sensi del successivo ed è reversibile ai superstiti di pensionato o di assicurato secondo le aliquote fissate dalla legge predetta. L'onere complessivo di detto supplemento è a carico dell'assicurazione obbligatoria sopra citata e del Fondo per l'adeguamento delle pensioni. Le rate dei supplementi di pensione di cui al comma precedente sono corrisposte agli aventi diritto dall'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali congiuntamente con le rate delle pensioni liquidate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali stesso ed i conseguenti rapporti finanziari fra l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale saranno disciplinati da apposita convenzione da stipularsi ai sensi del successivo e con l'approvazione del Ministero del tesoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-26

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