Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo III

Art. 21

In vigore dal 1 giu 1968
Il dirigente dimissionario, o licenziato, o che comunque abbia perduto la qualilica senza aver maturato il diritto a pensione e non si avvalga della facoltà di cui al successivo può, non oltre il termine di decadenza previsto dal successivo , ottenere la liquidazione del capitale accantonato sul proprio conto di previdenza comprensivo degli interessi composti maturati al saggio del 2% annuo previa deduzione di quanto dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale per contributi da attribuire alla assicurazione generale obbligatoria in relazione al periodo di contribuzione effettuato all'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e con riferimento ai criteri di cui al comma secondo del successivo . Qualora il dirigente deceda senza che siano maturati i requisiti per il diritto a pensione, spetta ai superstiti indicati dal precedente la liquidazione del capitale accantonato sul conto di previdenza del dirigente defunto, comprensivo degli interessi composti al saggio del 2 per cento annuo, previa deduzione di quanto dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conformità a quanto previsto dal precedente comma.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-21

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