Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo III

Art. 22

In vigore dal 8 nov 1955
Il dirigente che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma dell', non richieda all'Istituto, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la liquidazione del suo conto, decade da tale diritto allo scadere del terzo anno dal compimento del 65° anno di età se uomo, o del 60° se donna, fermo restando l'obbligo per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali di provvedere alla ricostituzione della posizione assicurativa del dirigente presso l'istituto nazionale della previdenza sociale. In ogni caso i contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti sono computati sulle retribuzioni desunte dai contributi versati all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. Il periodo di decadenza decorre dalla data di risoluzione del rapporto d'impiego ove questa sia avvenuta posteriormente al compimento dei sopra indicati limiti di età. I superstiti di cui al secondo comma del predetto , decadono dal diritto alla liquidazione del capitale accantonato sul conto previdenziale intestato al de cuius qualora non ne facciano richiesta entro cinque anni dalla morte del dirigente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-22

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