Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo III

Art. 24

In vigore dal 1 gen 1962
Il dirigente dimissionario o licenziato, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva, ha la facoltà di continuare i versamenti onde fruire delle prestazioni di cui alle presenti norme, purchè tale facoltà sia esercitata entro un anno dalla data di risoluzione del rapporto d'impiego. La misura di tali versamenti, comprensivi anche della quota, già a carico dell'azienda, deve essere non superiore a quella dell'ultimo anno di servizio e non inferiore al minimo in vigore al momento della cessazione della contribuzione obbligatoria, con facoltà per il dirigente di adeguare i versamenti volontari in proporzione delle variazioni eventualmente intervenute tra il minimo di contribuzione in vigore all'atto della risoluzione del rapporto e quello vigente alla, data dei singoli versamenti, a norma dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1338 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di un anno di cui all'art. 24 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, nel testo modificato dal precedente art. 1, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anziche' dalla risoluzione del rapporto d'impiego, quando la risoluzione stessa siasi verificata anteriormente alla predetta data e il dirigente non abbia liquidato il capitale accantonato sul proprio conto di previdenza."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-24

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