Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967›Capo III
Art. 23
In vigore dal 8 nov 1955
Il dirigente che perda tale qualifica dopo raggiunto il periodo minimo contributivo di quindici anni, ma non il limite di età per il pensionamento continua ad essere coperto dal rischio di invalidità e di morte, conservando il diritto a percepire, al 65° anno se uomo o al 60° se donna, la pensione di vecchiaia, ove non richieda prima di tale epoca, la liquidazione del suo conto previdenziale ai sensi del precedente .
Il dirigente che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo può avvalersi della facoltà prevista dal terzo comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-23