Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo IV

Art. 31

In vigore dal 1 gen 1962
Nell'ambito dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è istituita una speciale gestione denominata "Fondo assistenza": essa è destinata alla concessione di erogazioni straordinarie in favore di dirigenti e di loro familiari, che vengano a trovarsi in condizioni di particolare bisogno. Al "Fondo assistenza" sono attribuite le seguenti entrate: a) lasciti, donazioni, erogazioni, etc. b) il 50% dei proventi netti delle penalità previste dall' della legge 27 dicembre 1953, n. 967; c) il provento dei conti individuali non richiesti dagli aventi diritto a termini dell' e il 25% del provento dei conti individuali intestati ai dirigenti deceduti senza lasciare superstiti aventi diritto a prestazioni; d) eventuali assegnazioni a fronte di particolari esigenze, contenute, in ogni caso, entro il limite massimo del 5% dell'incremento annuo del Fondo di riserva tecnica, generale; e) gli interessi sulle disponibilità del Fondo nella misura indicata al capoverso dell'; f) i redditi patrimoniali delle attività di pertinenza del Fondo medesimo. Le erogazioni straordinarie di cui al primo comma del presente articolo sono concesse, su motivata richiesta, al dirigente o, in caso di morte del dirigente, ai suoi familiari, dal Comitato esecutivo che a suo insindacabile giudizio decide, caso per caso, anche in base alla disponibilità del Fondo assistenza. Parte della disponibilità esistente sul Fondo può essere destinata annualmente, su delibera del Consiglio di amministrazione, alla concessione di borse di studio ai figli di dirigenti, nonché ad altre iniziative culturali e assistenziali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-31

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