Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967›Capo V
Art. 33
In vigore dal 8 nov 1955
Le Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali già riconosciute in base al contratto collettivo 31 luglio 1938 che intendano continuare la propria attività per l'attuazione degli scopi previsti dall' della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sono tenute a presentare domanda all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali entro tre mesi dalla data di pubblicazione delle presenti norme.
I provvedimenti relativi sono adottati in base al disposto del precedente .
I dirigenti iscritti alle Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali, le quali non soddisfino alle condizioni di cui all' della legge 27 dicembre 1953, n. 967, debbono, entro sei mesi dalla comunicazione del rigetto della domanda, essere iscritti all'Istituto, con le modalità di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-33