Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967›Capo IV
Art. 30
In vigore dal 8 nov 1955
I provvedimenti relativi all'applicazione del secondo comma dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-30