Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967›Capo V
Art. 32
In vigore dal 8 nov 1955
Ai fini della determinazione dei periodi di contribuzione anteriore all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, utili agli effetti delle prestazioni prevista dalle presenti norme, l'ammontare dei contributi non può essere inferiore alle misure annuali riferite ai periodi indicati a fianco di ciascuna di esse:
1.750.................. 1937 (II semestre)
3.500.................. 1938-1943
4.600.................. 1944-1945
28.900.................. 1946
83.000.................. 1947
122.000.................. 1948-1949
155.000.................. 1950
189.000.................. 1951-1953
Qualora i versamenti risultino effettuati in misura inferiore a quella indicata nel presente articolo, l'anzianità contributiva è determinata, anno per anno, rapportando il totale annuo dei contributi versati a un dodicesimo della corrispondente contribuzione indicata nel comma precedente. Sono trascurate per ogni anno le frazioni di mese inferiori o uguali a quindici giorni, mentre sono considerate come mese intero quelle superiori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-32